Indicazioni del vescovo diocesano per i padrini di cresima

Pubblicato giorno 8 settembre 2020 - Senza categoria

Requisiti per i padrini/madrine di Cresima

Dal codice di diritto canonico

I PADRINI 

Can. 892 – Il confermando sia assistito per quanto è possibile dal padrino, il cui compito è provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso sacramento.

Can. 874 – §1. Perché uno possa essere ammesso all’incarico di padrino, è necessario che:

1) sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l’attitudine e l’intenzione di esercitare questo incarico;

2) abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un’altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l’eccezione;

3) sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il santissimo sacramento dell’Eucaristia, e conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume;

4) non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;

5) non sia il padre o la madre del battezzando.

  • 2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo.

Can. 893 §2. È conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel battesimo.

Indicazioni del vescovo diocesano per i padrini

Una volta scelto, sarà lo stesso padrino o madrina a recarsi dal sacerdote della parrocchia nella quale abitualmente partecipa all’Eucaristia. Questi gli farà firmare la promessa dell’impegno che si assume in un documento chiamato Autocertificazione del padrino/madrina (Attestato di idoneità), nella forma allegata alla presente «Istruzione»; coglierà pure l’occasione per intrattenere con lui un colloquio pastorale nel quale si richiama la missione propria di un padrino, si incoraggia alla coerenza della vita cristiana, si ricorda l’importanza della partecipazione alla Messa domenicale con la comunione eucaristica e della frequenza al Sacramento della Penitenza (MARCELLO Semerano: 2013. “Il Sofio che conferma. La Pastorale cresimale nella diocesi di Albano”. P. 91)

Nell’auto-certificazione i padrini/madrine sovrano dichiarare:

1. Di aver compiuto 16 anni di età.

2. Di non essere genitore del cresimando/a

3. Di essere cattolico e di avere ricevuto i Sacramenti del Battesimo, Confermazione e Eucaristia.

4. Di non essere convivente, sposato solo civilmente, o divorziato risposato civilmente.

5. Di non appartenere ad associazioni o organizzazioni apertamente contrarie alla Chiesa cattolica.

6. Di non essere sottoposto a nessuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata (per es. aver chiesto l’abbandono formale della chiesa cattolica mediante cosiddetto «sbattezzo»).

7. Di conoscere, comprendere e accettare gli impegni che mi assumo accettando questo compito.