I Padrini del battesimo

Pubblicato giorno 27 maggio 2020 - Senza categoria

I PADRINI

Dal Codice di diritto Canonico

Can. 872 – Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell’iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.

Can. 873 – Si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina.

Can. 874 – §1. Perché uno possa essere ammesso all’incarico di padrino, è necessario che:

  • sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l’attitudine e l’intenzione di esercitare questo incarico;
  • abbia compiuto i sedici anni;
  • sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il santissimo sacramento dell’Eucaristia, e conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume; (Siano liberi o sposati in Chiesa)
  • non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;
  • non sia il padre o la madre del battezzando.

Nota bene: per chi abita fuori dalla Parrocchia serve il nulla osta del parroco dove essi vivono.

La disciplina ecclesiastica vuole pure che “non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo” (can. 874,2)

Un cristiano non cattolico non può fungere da padrino per il Battesimo di un bambino nella Chiesa cattolica e viceversa. Infatti

secondo il pensiero cattolico, i padrini e le madrine, nell’accezione liturgica e canonica, devono essere membri della Chiesa o della comunità nella quale viene celebrato il Battesimo. Essi non si assumono soltanto la responsabilità dell’educazione cristiana della persona battezzata (o cresimata) in qualità di parente o di amico; essi sono lì pure come rappresentanti di una comunità di fede, garanti della fede e del desiderio di comunione ecclesiale del candidato []. Un battezzato che appartiene ad un’altra comunità ecclesiale può tuttavia essere ammesso come testimone del Battesimo, ma soltanto con un padrino cattolico. Un cattolico può svolgere la medesima funzione nei confronti di una persona che deve essere battezzata in un’altra comunità ecclesiale[1].

[1] Pontificio Consiglio Per L’unità Dei Cristiani, direttorio per l’applicazione dei principi e delle norme sull’ecumenismo (1993).